Art. 5.
     Inserimentodell'Art. 8-bis nella legge regionale n. 36/2001
    1.  Dopo l'Art. 8 della legge regionale n. 36/2001 e' inserito il
seguente Art. 8-bis:
    «Art.  8-bis.  (Cessioni di crediti e cartolarizzazioni). - 1. La
giunta  regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri con
cui  il  dirigente  competente in materia di finanza puo' disporre la
cessione  ad intermediari finanziari dei crediti liquidi ed esigibili
di  natura tributaria od extratributaria di competenza della Regione,
ai  sensi  degli  articoli  1260  e  seguenti  del  codice civile; la
cessione    puo'   realizzarsi   anche   con   la   modalita'   della
cartolarizzazione, ai sensi della normativa vigente.».