Art. 5. Inserimentodell'Art. 8-bis nella legge regionale n. 36/2001 1. Dopo l'Art. 8 della legge regionale n. 36/2001 e' inserito il seguente Art. 8-bis: «Art. 8-bis. (Cessioni di crediti e cartolarizzazioni). - 1. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri con cui il dirigente competente in materia di finanza puo' disporre la cessione ad intermediari finanziari dei crediti liquidi ed esigibili di natura tributaria od extratributaria di competenza della Regione, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile; la cessione puo' realizzarsi anche con la modalita' della cartolarizzazione, ai sensi della normativa vigente.».