Art. 6.
       Modifiche all'Art. 12 della legge regionale n. 36/2001
    1.  Il  comma  2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 36/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  La  relazione  di  cui  al  comma 1 fornisce una valutazione
sull'attendibilita' della quantificazione delle grandezze finanziarie
ed  esplicita  le  metodologie a tal fine seguite e gli elementi ed i
criteri  di  calcolo  impiegati,  evidenziando gli eventuali oneri di
gestione  indotti  dagli  interventi;  nel  caso di leggi inerenti le
entrate,  la relazione tecnica quantifica in termini di competenza il
gettito  che,  nei  singoli  esercizi, sara' presuntivamente prodotto
dalle relative disposizioni.».