Art. 6. Modifiche all'Art. 12 della legge regionale n. 36/2001 1. Il comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «2. La relazione di cui al comma 1 fornisce una valutazione sull'attendibilita' della quantificazione delle grandezze finanziarie ed esplicita le metodologie a tal fine seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati, evidenziando gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi; nel caso di leggi inerenti le entrate, la relazione tecnica quantifica in termini di competenza il gettito che, nei singoli esercizi, sara' presuntivamente prodotto dalle relative disposizioni.».