Art. 8. Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 36/2001 1. Il comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «3. Con i piani di gestione, preventivamente esaminati dal comitato tecnico della programmazione (CTP) di cui all'Art. 3 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»), la giunta regionale attiva il confronto sui risultati da raggiungere dai singoli centri di responsabilita' in termini di quantita', di attivita' da svolgere, di obiettivi da perseguire e sui fattori produttivi da utilizzare a tal fine; con i piani di gestione si definiscono inoltre indicatori di funzionalita' gestionale, in grado di consentire anche un monitoraggio in corso di esercizio.». 2. Dopo il comma 4 dell'Art. 16 della legge regionale n. 36/2001 e' inserito il seguente comma 4-bis: «4-bis. Al termine dell'esercizio il CTP presenta alla giunta regionale la rappresentazione a consuntivo dei piani di gestione, che mette a raffronto i costi sostenuti ed i risultati ottenuti con quelli originariamente preventivati dai piani.». 3. Al comma 5 dell'Art. 16 della legge regionale n. 36/2001 le parole: «al titolo III della legge regionale n. 26 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 44/2003».