Art. 8.
       Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 36/2001
    1.  Il  comma  3  dell'Art. 6 della legge regionale n. 36/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Con  i  piani  di  gestione,  preventivamente  esaminati dal
comitato  tecnico  della programmazione (CTP) di cui all'Art. 3 della
legge  regionale  5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e
della   struttura  operativa  della  regione.  Modifiche  alla  legge
regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale
in  materia  di  organizzazione  e  personale»),  la giunta regionale
attiva  il  confronto sui risultati da raggiungere dai singoli centri
di responsabilita' in termini di quantita', di attivita' da svolgere,
di  obiettivi  da perseguire e sui fattori produttivi da utilizzare a
tal  fine;  con i piani di gestione si definiscono inoltre indicatori
di   funzionalita'  gestionale,  in  grado  di  consentire  anche  un
monitoraggio in corso di esercizio.».
    2.  Dopo il comma 4 dell'Art. 16 della legge regionale n. 36/2001
e' inserito il seguente comma 4-bis:
    «4-bis.  Al  termine  dell'esercizio  il CTP presenta alla giunta
regionale la rappresentazione a consuntivo dei piani di gestione, che
mette  a  raffronto  i  costi  sostenuti  ed i risultati ottenuti con
quelli originariamente preventivati dai piani.».
    3.  Al  comma  5 dell'Art. 16 della legge regionale n. 36/2001 le
parole:  «al  titolo  III  della legge regionale n. 26 del 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 44/2003».