Art. 10.
                   Donazioni ed altre liberalita'
    1.  Le donazioni, le eredita' ed i legati in favore della Regione
sono  accettate  o  rinunciate  con  atto del dirigente competente in
materia   di   patrimonio,   espressamente   motivato   in  relazione
all'interesse  pubblico perseguito, anche con riferimento alla natura
dei beni oggetto della liberalita'.