Art. 11.
           Piano di intervento sul patrimonio immobiliare
    1.  La  giunta  regionale  predispone  con deliberazione il piano
triennale  di  intervento  sul  patrimonio immobiliare regionale, nel
quale  sono  indicate  le  iniziative  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  di  ristrutturazione  e  riqualificazione da porre in
essere nel corso del periodo di riferimento.
    2.  Il  piano  viene approvato come parte del programma triennale
delle  opere  pubbliche  di  cui  all'Art. 14 della legge 11 febbraio
1994,  n.  109  (Legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici)  e
successive modifiche, ed e' aggiornabile annualmente. I contenuti del
piano sono definiti dal regolamento di cui all'Art. 32.