Art. 11. Piano di intervento sul patrimonio immobiliare 1. La giunta regionale predispone con deliberazione il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicate le iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e riqualificazione da porre in essere nel corso del periodo di riferimento. 2. Il piano viene approvato come parte del programma triennale delle opere pubbliche di cui all'Art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche, ed e' aggiornabile annualmente. I contenuti del piano sono definiti dal regolamento di cui all'Art. 32.