Art. 13. Utilizzazione dei beni 1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalita' pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialita', purche' esse siano compatibili e non contrastino con la natura del bene. 2. Sui beni del demanio regionale non possono essere costituiti diritti a favore di terzi, salvo in caso di autorizzazione all'occupazione temporanea di aree ed edifici ovvero di concessioni in uso dei beni stessi, purche' da cio' non derivi alcun pregiudizio alla continuita' della loro funzione pubblica. 3. Il regolamento di cui all'Art. 32 stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, per la scelta del concessionario, i criteri di determinazione del canone e gli obblighi di manutenzione del bene. Nelle concessioni a terzi l'onere degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e' posto di norma a carico del concessionario. 4. La concessione e' revocata nelle ipotesi di sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione del bene, nonche' nei casi di violazione degli obblighi assunti dal concessionario, modifica della destinazione d'uso del bene, morosita' nel pagamento dei canoni di concessione. Il regolamento di cui all'Art. 32 definisce modalita' e procedure di revoca.