Art. 13.
                       Utilizzazione dei beni
    1.  I  beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche
per finalita' pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la
demanialita', purche' esse siano compatibili e non contrastino con la
natura del bene.
    2.  Sui  beni del demanio regionale non possono essere costituiti
diritti   a   favore  di  terzi,  salvo  in  caso  di  autorizzazione
all'occupazione  temporanea  di aree ed edifici ovvero di concessioni
in  uso dei beni stessi, purche' da cio' non derivi alcun pregiudizio
alla continuita' della loro funzione pubblica.
    3.  Il regolamento di cui all'Art. 32 stabilisce le procedure per
il  rilascio  delle autorizzazioni e delle concessioni, per la scelta
del  concessionario,  i  criteri  di  determinazione del canone e gli
obblighi  di manutenzione del bene. Nelle concessioni a terzi l'onere
degli  interventi  di manutenzione ordinaria e straordinaria e' posto
di norma a carico del concessionario.
    4.  La  concessione  e'  revocata  nelle  ipotesi di sopravvenuto
interesse  pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione
del  bene,  nonche' nei casi di violazione degli obblighi assunti dal
concessionario, modifica della destinazione d'uso del bene, morosita'
nel  pagamento  dei  canoni  di  concessione.  Il  regolamento di cui
all'Art. 32 definisce modalita' e procedure di revoca.