Art. 14.
                           Tutela dei beni
    1.  Per  la  tutela  dei  beni  del  demanio  regionale, ai sensi
dell'Art.  823  del  codice  civile,  si  procede  di  norma  in  via
amministrativa  secondo  la procedura definita dal regolamento di cui
all'Art.  32.  Il  relativo atto, notificato ai soggetti interessati,
intima  il  ripristino  della  situazione  di  diritto  o di fatto ed
indica,   in   caso   di   inosservanza,   i  successivi  adempimenti
dell'amministrazione  regionale  volti  ad  assicurare  la tutela del
bene.
    2. Tutti i soggetti concessionari di beni demaniali sono tenuti a
segnalare  tempestivamente alla Regione le situazioni che determinano
la necessita' di agire in difesa del bene demaniale.
    3.  Ove  il  bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi
titolo  agli  enti  locali,  l'azione  di  autotutela  e'  esercitata
dall'ente assegnatario.
    4.  E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' della Regione e dei
soggetti  di  cui  al  comma 3 di valersi dei mezzi ordinari a tutela
della proprieta' e del possesso dei beni.
    5.  In caso di accertata violazione nella effettiva utilizzazione
del   bene,   si   procede,  con  atto  di  diffida  notificato  agli
interessati,  ad intimare il ripristino della legittima utilizzazione
con  l'indicazione  delle  successive  misure in caso di inosservanza
della diffida stessa.