Art. 14. Tutela dei beni 1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'Art. 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'Art. 32. Il relativo atto, notificato ai soggetti interessati, intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto ed indica, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene. 2. Tutti i soggetti concessionari di beni demaniali sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Regione le situazioni che determinano la necessita' di agire in difesa del bene demaniale. 3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela e' esercitata dall'ente assegnatario. 4. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' della Regione e dei soggetti di cui al comma 3 di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprieta' e del possesso dei beni. 5. In caso di accertata violazione nella effettiva utilizzazione del bene, si procede, con atto di diffida notificato agli interessati, ad intimare il ripristino della legittima utilizzazione con l'indicazione delle successive misure in caso di inosservanza della diffida stessa.