Art. 15.
                       Utilizzazione dei beni
    1.  I  beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere
messi  a  disposizione  di enti locali, enti funzionali e strumentali
della Regione, enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche
attivita'  di interesse pubblico connesse alla destinazione del bene.
L'uso  e'  regolato  da  concessione  amministrativa  secondo  quanto
disposto  dal  regolamento  di  cui  all'Art.  32.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'Art. 13.
    2. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere
costituiti  diritti a favore di terzi per lo svolgimento di attivita'
non  corrispondenti  alla  funzione pubblica di destinazione, purche'
con  questa  compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo
perseguimento.
    3.  Alla  costituzione  dei diritti di cui al comma 2 si provvede
con concessione amministrativa.
    4.  La costituzione di diritti reali e' ammessa in favore di enti
pubblici,  enti  di  diritto  pubblico o gestori di pubblico servizio
esclusivamente  per  finalita'  di  pubblico  interesse connesse alla
destinazione  del bene e deve essere effettuata nella forma dell'atto
pubblico.
    5. La concessione e' revocata nei casi di cui all'Art. 13.