Art. 15. Utilizzazione dei beni 1. I beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere messi a disposizione di enti locali, enti funzionali e strumentali della Regione, enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attivita' di interesse pubblico connesse alla destinazione del bene. L'uso e' regolato da concessione amministrativa secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'Art. 32. Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 13. 2. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi per lo svolgimento di attivita' non corrispondenti alla funzione pubblica di destinazione, purche' con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento. 3. Alla costituzione dei diritti di cui al comma 2 si provvede con concessione amministrativa. 4. La costituzione di diritti reali e' ammessa in favore di enti pubblici, enti di diritto pubblico o gestori di pubblico servizio esclusivamente per finalita' di pubblico interesse connesse alla destinazione del bene e deve essere effettuata nella forma dell'atto pubblico. 5. La concessione e' revocata nei casi di cui all'Art. 13.