Art. 17. Amministrazione diretta 1. I beni del patrimonio disponibile regionale, soggetti al regime di proprieta' privata, sono amministrati direttamente con l'intento di perseguire il miglior risultato di opportunita' organizzativa e convenienza economica. 2. Ove tali intenti non risultino realizzabili e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione, si dispone la alienazione del bene con le procedure di cui al titolo III. 3. La individuazione del contraente avviene di norma a seguito di avviso pubblico, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'Art. 32, che definisce altresi' i criteri di determinazione del canone nei rapporti di locazione.