Art. 17.
                       Amministrazione diretta
    1.  I  beni  del  patrimonio  disponibile  regionale, soggetti al
regime  di  proprieta'  privata,  sono  amministrati direttamente con
l'intento   di   perseguire  il  miglior  risultato  di  opportunita'
organizzativa e convenienza economica.
    2.  Ove  tali  intenti  non  risultino  realizzabili  e  non  sia
concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o
pubblica  funzione,  si  dispone  la  alienazione  del  bene  con  le
procedure di cui al titolo III.
    3. La individuazione del contraente avviene di norma a seguito di
avviso  pubblico,  secondo  le procedure stabilite dal regolamento di
cui  all'Art.  32, che definisce altresi' i criteri di determinazione
del canone nei rapporti di locazione.