Art. 18.
                          Titoli ed azioni
    1.   I  titoli  e  le  azioni  la  cui  titolarita'  e'  connessa
funzionalmente  alla partecipazione regionale in societa' di capitali
e   simili,  sono  acquistati  e  alienati  con  atto  del  dirigente
competente   nella   materia  cui  la  partecipazione  societaria  si
riferisce,  in  esecuzione  di  atti  di  programmazione  regionale e
secondo tempi e procedure da questi indicati.
    2.  Le azioni ed i titoli provenienti da lasciti o donazioni sono
alienati  con atto del dirigente competente in materia di patrimonio,
che individua il momento piu' favorevole per effettuare le operazioni
in relazione all'andamento del mercato dei titoli interessati.