Art. 18. Titoli ed azioni 1. I titoli e le azioni la cui titolarita' e' connessa funzionalmente alla partecipazione regionale in societa' di capitali e simili, sono acquistati e alienati con atto del dirigente competente nella materia cui la partecipazione societaria si riferisce, in esecuzione di atti di programmazione regionale e secondo tempi e procedure da questi indicati. 2. Le azioni ed i titoli provenienti da lasciti o donazioni sono alienati con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, che individua il momento piu' favorevole per effettuare le operazioni in relazione all'andamento del mercato dei titoli interessati.