Art. 19.
                  Alienabilita' dei beni regionali
    1. I beni del demanio regionale sono inalienabili; possono essere
trasferiti   esclusivamente   in   favore   di  altro  ente  pubblico
territoriale,  a  condizione  che sia mantenuto al bene trasferito il
requisito di demanialita'.
    2.  I  beni  del  demanio  culturale sono alienabili nei limiti e
secondo  le  norme  che disciplinano le alienazioni di cui al decreto
legislativo  22 gennaio  2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio,  ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2003, n. 137).
I  beni  del  patrimonio  indisponibile regionale sono alienabili nei
soli casi previsti dalle leggi regionali e con le procedure da queste
stabilite.
    3.  I  beni  immobili  del  patrimonio disponibile regionale sono
alienabili  ove  non piu' economicamente convenienti all'uso diretto,
secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
    4. I beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile che non
siano piu' utilizzabili sono alienabili secondo procedure e modalita'
individuate dal regolamento di cui all'Art. 32.