Art. 19. Alienabilita' dei beni regionali 1. I beni del demanio regionale sono inalienabili; possono essere trasferiti esclusivamente in favore di altro ente pubblico territoriale, a condizione che sia mantenuto al bene trasferito il requisito di demanialita'. 2. I beni del demanio culturale sono alienabili nei limiti e secondo le norme che disciplinano le alienazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2003, n. 137). I beni del patrimonio indisponibile regionale sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali e con le procedure da queste stabilite. 3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienabili ove non piu' economicamente convenienti all'uso diretto, secondo le disposizioni di cui al presente titolo. 4. I beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile che non siano piu' utilizzabili sono alienabili secondo procedure e modalita' individuate dal regolamento di cui all'Art. 32.