Art. 20.
                Elenchi delle alienazioni immobiliari
    1.  La  giunta  regionale  di  norma  ogni  tre anni effettua una
ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:
      a)  l'elenco  degli  immobili  da  mantenere  in proprieta', in
quanto  ritenuti  necessari  alle  esigenze  organizzative  dell'ente
ovvero strategici ai fini dell'attivita' regionale o pubblica;
      b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare;
      c) l'elenco dei beni per i quali e' in corso un procedimento di
permuta;
      d)   l'elenco  degli  immobili  di  cui  si  ritiene  opportuna
l'alienazione,  contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso
abitativo e beni a diversa destinazione.
    2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce inoltre:
      a)   gli   obiettivi   finanziari   di   entrata  derivante  da
alienazioni, riferiti a ciascuna annualita';
      b)  la  percentuale  degli  introiti  da  vendite  e permute da
destinarsi   al  finanziamento  degli  interventi  manutentivi  e  di
valorizzazione del restante patrimonio.
    3.  Gli  elenchi  di  cui al comma 1 comprendono, in una separata
sezione,    i    beni   immobili   facenti   parte   del   patrimonio
agricolo-forestale,  affidato  in  amministrazione  ad  altri enti ai
sensi  dell'Art. 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge
forestale della Toscana). A tale fine gli enti stessi comunicano alla
giunta  regionale  i  beni immobili che possono essere inseriti negli
elenchi  ai  fini della loro alienazione, riqualificazione o permuta,
nonche'  i  beni  immobili  che  devono  essere  mantenuti. La giunta
regionale  puo'  disporre  la  delega delle procedure di vendita agli
enti cui e' affidata l'amministrazione.
    4.   La   proposta   di  deliberazione  di  cui  al  comma  1  e'
preventivamente  inviata  al  consiglio  regionale.  Nel  termine  di
sessanta  giorni  dal  ricevimento,  il consiglio regionale trasmette
alla giunta eventuali osservazioni e proposte.
    5.  La  deliberazione  della  giunta  regionale e' pubblicata per
intero nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.