Art. 20. Elenchi delle alienazioni immobiliari 1. La giunta regionale di norma ogni tre anni effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione: a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprieta', in quanto ritenuti necessari alle esigenze organizzative dell'ente ovvero strategici ai fini dell'attivita' regionale o pubblica; b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare; c) l'elenco dei beni per i quali e' in corso un procedimento di permuta; d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione. 2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce inoltre: a) gli obiettivi finanziari di entrata derivante da alienazioni, riferiti a ciascuna annualita'; b) la percentuale degli introiti da vendite e permute da destinarsi al finanziamento degli interventi manutentivi e di valorizzazione del restante patrimonio. 3. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, in una separata sezione, i beni immobili facenti parte del patrimonio agricolo-forestale, affidato in amministrazione ad altri enti ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana). A tale fine gli enti stessi comunicano alla giunta regionale i beni immobili che possono essere inseriti negli elenchi ai fini della loro alienazione, riqualificazione o permuta, nonche' i beni immobili che devono essere mantenuti. La giunta regionale puo' disporre la delega delle procedure di vendita agli enti cui e' affidata l'amministrazione. 4. La proposta di deliberazione di cui al comma 1 e' preventivamente inviata al consiglio regionale. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, il consiglio regionale trasmette alla giunta eventuali osservazioni e proposte. 5. La deliberazione della giunta regionale e' pubblicata per intero nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.