Art. 21.
                           Stima dei beni
    1.  Il  prezzo  di  stima  dei beni in alienazione e' determinato
sulla  base  di documentate indagini, secondo il criterio della stima
sintetica  al  piu'  probabile  prezzo  di mercato, tenendo conto dei
valori  dei  listini  immobiliari  presso  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso gli osservatori
del  mercato  dei  valori  immobiliari. Ai soli fini della prelazione
sono  decurtate  le  spese sostenute per eventuali migliorie eseguite
dai  concessionario  o  dal conduttore, ove debitamente autorizzate e
documentate.
    2. La stima dei beni e' effettuata:
      a)  per  beni  di valore non superiore a 500.000,00 euro, dagli
uffici regionali;
      b) per i beni di valore superiore:
        1) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione;
        2) tramite perizia giurata redatta da professionista iscritto
all'albo  dei  consulenti  tecnici  presso  il  tribunale  nella  cui
circoscrizione   si  trovano  i  beni,  individuato  col  metodo  del
sorteggio  o  dell'avvicendamento  per  rotazione,  allorquando,  per
ragioni  di  urgenza o complessita' della stima, l'amministrazione lo
ritenga opportuno.
    3.  Il  valore  di cui al comma 2 e' determinato moltiplicando la
rendita  catastale  per cento per gli immobili ad uso abitativo e per
cinquanta per tutti gli altri immobili.
    4.  Le stime determinate ai sensi dei commi 1 e 2 hanno validita'
di  tre  anni e possono essere prorogate fino ad un massimo di cinque
anni,  con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi
secondo  l'indice  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),
qualora  non  siano intervenute ed accertate significative variazioni
del mercato immobiliare.
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in vaso di alienazione o estinzione di diritti reali.