Art. 22.
                        Diritti di prelazione
    1.  Fatti  salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a
favore  di  terzi  da  specifiche  leggi,  i beni in alienazione sono
prioritariamente  offerti  a  coloro  che si trovino nella detenzione
dell'immobile,  quali titolari di contratti di concessione, comodato,
locazione,  fitto  rustico,  in  corso  ovvero  scaduti  e non ancora
rinnovati.  Salvo  quanto  previsto  dall'Art.  23,  al momento della
presentazione  della  domanda di acquisto gli esercenti il diritto di
prelazione  devono  essere  in  regola  con  il pagamento di canoni e
accessori.
    2.  I  beni  immobili  ad  uso  abitativo e quelli del patrimonio
utilizzati  a fini agricoli e forestali sono offerti in prelazione al
prezzo  di  stima, con indicazione della misura percentuale di sconto
determinata dal regolamento di cui all'Art. 32.
    3.  I  beni immobili ad uso diverso da quelli previsti al comma 2
sono offerti in prelazione al prezzo di stima.
    4.  Per  i  beni  ad  uso  abitativo, l'alienazione puo' altresi'
essere  disposta,  alle  medesime condizioni previste per il titolare
del  contratto,  in favore del coniuge e dei familiari conviventi che
risiedano nell'immobile alla data di adozione della deliberazione che
approva  l'elenco  delle alienazioni immobiliari, con il consenso del
titolare  stesso  ed  a  condizione  che, tramite espressa previsione
contrattuale, sia riservato a quest'ultimo il diritto d'abitazione.
    5.  Sono  in  ogni  caso  esclusi  dal  diritto di prelazione gli
occupanti  abusivi  e  chiunque occupa il bene in difetto assoluto di
titolo.
    6. L'esercizio della prelazione e' tassativamente condizionato, a
pena  di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20
per cento del valore del prezzo di stima, a titolo di caparra.
    7. Il regolamento di cui all'Art. 32 disciplina le procedure e le
modalita' di esercizio dei diritti di prelazione, nonche' i parametri
di  sconto da applicare sul prezzo di stima nelle prelazioni dei beni
ad uso abitativo.