Art. 22. Diritti di prelazione 1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi da specifiche leggi, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati. Salvo quanto previsto dall'Art. 23, al momento della presentazione della domanda di acquisto gli esercenti il diritto di prelazione devono essere in regola con il pagamento di canoni e accessori. 2. I beni immobili ad uso abitativo e quelli del patrimonio utilizzati a fini agricoli e forestali sono offerti in prelazione al prezzo di stima, con indicazione della misura percentuale di sconto determinata dal regolamento di cui all'Art. 32. 3. I beni immobili ad uso diverso da quelli previsti al comma 2 sono offerti in prelazione al prezzo di stima. 4. Per i beni ad uso abitativo, l'alienazione puo' altresi' essere disposta, alle medesime condizioni previste per il titolare del contratto, in favore del coniuge e dei familiari conviventi che risiedano nell'immobile alla data di adozione della deliberazione che approva l'elenco delle alienazioni immobiliari, con il consenso del titolare stesso ed a condizione che, tramite espressa previsione contrattuale, sia riservato a quest'ultimo il diritto d'abitazione. 5. Sono in ogni caso esclusi dal diritto di prelazione gli occupanti abusivi e chiunque occupa il bene in difetto assoluto di titolo. 6. L'esercizio della prelazione e' tassativamente condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20 per cento del valore del prezzo di stima, a titolo di caparra. 7. Il regolamento di cui all'Art. 32 disciplina le procedure e le modalita' di esercizio dei diritti di prelazione, nonche' i parametri di sconto da applicare sul prezzo di stima nelle prelazioni dei beni ad uso abitativo.