Art. 23. Controversie pendenti 1. Qualora i beni in alienazione siano oggetto di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone, in sede anministrativa o giudiziale, fra l'amministrazione regionale e lo stesso occupante, il diritto di prelazione da parte di quest'ultimo puo' essere esercitato previa composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, rinunzia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.