Art. 23.
                        Controversie pendenti
    1.  Qualora  i  beni  in  alienazione  siano  oggetto  di formale
controversia  pendente  in  relazione  al titolo o al canone, in sede
anministrativa  o  giudiziale,  fra  l'amministrazione regionale e lo
stesso  occupante,  il diritto di prelazione da parte di quest'ultimo
puo'   essere   esercitato   previa   composizione  definitiva  della
controversia   pendente,   con   desistenza  immediata  dalle  azioni
giudiziali  ed  extragiudiziali  in  corso,  rinunzia  ad ogni azione
ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.