Art. 24. Offerta al pubblico 1. I beni immobili inseriti nell'elenco delle alienazioni immobiliari liberi da occupanti oppure rimasti invenduti dopo l'esperimento delle procedure di prelazione sono alienati con offerta al pubblico. 2. Il regolamento di cui all'Art. 32 disciplina la procedura di gara, le modalita' di partecipazione e di presentazione delle offerte. 3. Dell'offerta di cui al comma 1 e' dato avviso pubblico nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ed informazione su almeno due quotidiani, di cui uno a prevalente diffusione locale, nonche' sul sito informatico della Regione. 4. L'avviso pubblico e l'informazione contengono la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalita' ed il termine per la presentazione delle offerte scritte, nonche' la data della seduta aperta al pubblico di cui al comma 5. 5. L'aggiudicazione e' effettuata dal dirigente competente in materia di patrimonio in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta piu' alta. 6. In caso di immobili occupati sono ammesse offerte in aumento a partire dal prezzo di stima decurtato del 25 per cento. Gli occupanti ed i familiari conviventi possono presentare offerta esclusivamente a partire dal prezzo di stima. 7. L'aggiudicazione e' condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, da effettuarsi entro quarantotto ore lavorative successive alla chiusura della seduta con le modalita' indicate dall'amministrazione; in caso di omesso versamento la Regione ha facolta' di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 8. Entro i venti giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalita', di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione a titolo di anticipazione del prezzo pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 7. 9. Qualora l'offerta al pubblico vada deserta od infruttuosa, la procedura e' ripetuta per una volta prima di poter procedere a trattativa privata; in ogni caso il prezzo base resta inalterato.