Art. 24.
                         Offerta al pubblico
    1.   I  beni  immobili  inseriti  nell'elenco  delle  alienazioni
immobiliari   liberi  da  occupanti  oppure  rimasti  invenduti  dopo
l'esperimento delle procedure di prelazione sono alienati con offerta
al pubblico.
    2.  Il  regolamento di cui all'Art. 32 disciplina la procedura di
gara,  le  modalita'  di  partecipazione  e  di  presentazione  delle
offerte.
    3.  Dell'offerta  di  cui  al comma 1 e' dato avviso pubblico nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ed informazione su almeno
due  quotidiani,  di  cui uno a prevalente diffusione locale, nonche'
sul sito informatico della Regione.
    4.  L'avviso  pubblico e l'informazione contengono la descrizione
del  bene,  il  prezzo  di  stima,  le modalita' ed il termine per la
presentazione  delle  offerte  scritte,  nonche' la data della seduta
aperta al pubblico di cui al comma 5.
    5.  L'aggiudicazione  e'  effettuata  dal dirigente competente in
materia  di  patrimonio  in  seduta  aperta  al pubblico a favore del
soggetto che ha presentato l'offerta piu' alta.
    6. In caso di immobili occupati sono ammesse offerte in aumento a
partire dal prezzo di stima decurtato del 25 per cento. Gli occupanti
ed i familiari conviventi possono presentare offerta esclusivamente a
partire dal prezzo di stima.
    7. L'aggiudicazione e' condizionata al versamento, quale caparra,
di  un  importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, da
effettuarsi entro quarantotto ore lavorative successive alla chiusura
della  seduta con le modalita' indicate dall'amministrazione; in caso
di  omesso  versamento  la  Regione  ha  facolta'  di  dar corso allo
scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
    8.  Entro  i venti giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario
deve  procedere  al  versamento,  con  le  stesse  modalita',  di  un
ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione a
titolo    di    anticipazione    del   prezzo   pena   la   decadenza
dall'aggiudicazione  e  la perdita della caparra versata ai sensi del
comma 7.
    9.  Qualora l'offerta al pubblico vada deserta od infruttuosa, la
procedura  e'  ripetuta  per  una  volta  prima  di poter procedere a
trattativa privata; in ogni caso il prezzo base resta inalterato.