Art. 25. Offerte in opzione 1. Gli enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni di cui all'Art. 24 hanno facolta' di presentare offerta di acquisto dei beni regionali posti in vendita, al prezzo di stima. L'offerta di acquisto al prezzo di stima deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta aperta ai pubblico. In tale ipotesi non si procede ad offerta al pubblico, e se ne da' tempestiva notizia tramite avviso da pubblicarsi con le modalita' di cui all'Art. 24, comma 3. 2. Nel caso pervengano offerte da parte di piu' enti territoriali, e' data prevalenza al comune.