Art. 25.
                         Offerte in opzione
    1.  Gli enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni di
cui  all'Art. 24 hanno facolta' di presentare offerta di acquisto dei
beni  regionali  posti  in  vendita, al prezzo di stima. L'offerta di
acquisto  al  prezzo  di  stima deve pervenire almeno quindici giorni
prima  della  data  fissata per la seduta aperta ai pubblico. In tale
ipotesi non si procede ad offerta al pubblico, e se ne da' tempestiva
notizia  tramite  avviso  da  pubblicarsi  con  le  modalita'  di cui
all'Art. 24, comma 3.
    2.   Nel   caso   pervengano   offerte  da  parte  di  piu'  enti
territoriali, e' data prevalenza al comune.