Art. 26. Garanzie per gli inquilini 1. Gli immobili destinati ad abitazione per i quali gli inquilini non abbiano esercitato il diritto di prelazione e siano titolari di un reddito lordo familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare, possono essere alienati esclusivamente in favore del comune nel cui territorio il bene si trova. 2. Il limite di reddito, per famiglie di conduttori composte esclusivamente da ultra sessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, e' aumentato del 20 per cento. 3. L'applicazione della garanzia e' motivatamente richiesta, e documentata dagli interessati nello stesso termine assegnato per l'accettazione dell'offerta di vendita.