Art. 26.
                     Garanzie per gli inquilini
    1. Gli immobili destinati ad abitazione per i quali gli inquilini
non  abbiano  esercitato il diritto di prelazione e siano titolari di
un  reddito  lordo  familiare  complessivo  inferiore  ai  limiti  di
decadenza  previsti  per  la  permanenza  negli  alloggi  di edilizia
popolare, possono essere alienati esclusivamente in favore del comune
nel cui territorio il bene si trova.
    2.  Il  limite  di  reddito,  per famiglie di conduttori composte
esclusivamente  da ultra sessantacinquenni o con componenti portatori
di handicap, e' aumentato del 20 per cento.
    3.  L'applicazione  della  garanzia e' motivatamente richiesta, e
documentata  dagli  interessati  nello  stesso  termine assegnato per
l'accettazione dell'offerta di vendita.