Art. 27. Porzioni immobiliari occupate in buona fede 1. E' autorizzata la alienazione delle porzioni di beni di proprieta' regionale nelle fattispecie di cui all'Art. 938 del codice civile, a favore dei soggetti che li hanno occupati in buona fede in periodo antecedente di almeno tre anni l'adozione del relativo elenco delle alienazioni immobiliari. 2. Il corrispettivo della alienazione e' stabilito nel doppio del valore di stima, maggiorato delle spese di perizia sostenute dall'amministrazione regionale. 3. L'offerta e l'accettazione sono disciplinate dall'Art. 22. In caso di mancata accettazione l'amministrazione regionale procede a tutela della sua proprieta', nelle forme previste dall'ordinamento vigente.