Art. 27.
             Porzioni immobiliari occupate in buona fede
    1.  E'  autorizzata  la  alienazione  delle  porzioni  di beni di
proprieta' regionale nelle fattispecie di cui all'Art. 938 del codice
civile,  a favore dei soggetti che li hanno occupati in buona fede in
periodo antecedente di almeno tre anni l'adozione del relativo elenco
delle alienazioni immobiliari.
    2. Il corrispettivo della alienazione e' stabilito nel doppio del
valore   di   stima, maggiorato  delle  spese  di  perizia  sostenute
dall'amministrazione regionale.
    3.  L'offerta e l'accettazione sono disciplinate dall'Art. 22. In
caso  di  mancata  accettazione l'amministrazione regionale procede a
tutela  della  sua  proprieta', nelle forme previste dall'ordinamento
vigente.