Art. 28. Stipulazione del contratto 1. Il contratto di vendita e' stipulato dal dirigente competente in materia di patrimonio di norma entro tre mesi dal versamento dell'importo di cui all'Art. 24, comma 8. 2. Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nl termine di cui al comma 1, l'atto con cui si dispone l'alienazione e' revocato e l'anticipazione versata viene restituita, con esclusione della caparra cui all'Art. 24, comma 7. 3. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto puo' essere differito fino alla erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre un anno dal versamento dell'importo di cui al comma 1. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto si procede ai sensi del comma 2. 4. Qualora l'interessato si avvalga della facolta' di proroga, sul corrispettivo della alienazione ancora da versare e' dovuto il pagamento degli interessi nella misura legale per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui al comma 1 e la data di stipulazione del contratto. 5. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, l'occupante e' tenuto alla corresponsione del canone. 6. E' consentita la formale immissione nel possesso del bene quando l'acquirente, prima della stipula del contratto, abbia versato il 75 per cento del prezzo di vendita. 7. La giunta regionale promuove accordi e protocolli d'intesa con gli ordini e le associazioni di professionisti, in particolare con l'ordine dei notai, al fine di agevolare, sotto il profilo procedurale ed economico, le operazioni di alienzione e ridurre i costi connessi, nell'interesse dell'acquirente e della stessa amministrazione. 8. La giunta regionale promuove inoltre accordi e protocolli d'intesa con le banche al fine di favorire l'accesso al credito degli acquirenti di immobili regionali. 9. Possono ssere accordate dilazioni di pagamento del prezzo nei limiti delle modalita' previste dal regolamento di cui all'Art. 32.