Art. 28.
                     Stipulazione del contratto
    1.  Il contratto di vendita e' stipulato dal dirigente competente
in  materia  di  patrimonio  di  norma  entro tre mesi dal versamento
dell'importo di cui all'Art. 24, comma 8.
    2.  Qualora,  per  fatto  dell'interessato,  la  stipulazione non
avvenga  nl  termine  di  cui  al  comma 1, l'atto con cui si dispone
l'alienazione e' revocato e l'anticipazione versata viene restituita,
con esclusione della caparra cui all'Art. 24, comma 7.
    3.  Nel  caso  in  cui l'acquirente abbia presentato richiesta di
mutuo,  il  termine  per  la  stipulazione  del contratto puo' essere
differito  fino alla erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre
un anno dal versamento dell'importo di cui al comma 1. Trascorso tale
ultimo  termine senza che si sia stipulato il contratto si procede ai
sensi del comma 2.
    4.  Qualora  l'interessato  si avvalga della facolta' di proroga,
sul  corrispettivo  della  alienazione ancora da versare e' dovuto il
pagamento   degli  interessi  nella  misura  legale  per  il  periodo
intercorrente tra la scadenza del termine di cui al comma 1 e la data
di stipulazione del contratto.
    5. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita,
l'occupante e' tenuto alla corresponsione del canone.
    6.  E'  consentita  la  formale  immissione nel possesso del bene
quando l'acquirente, prima della stipula del contratto, abbia versato
il 75 per cento del prezzo di vendita.
    7. La giunta regionale promuove accordi e protocolli d'intesa con
gli  ordini  e  le associazioni di professionisti, in particolare con
l'ordine   dei   notai,  al  fine  di  agevolare,  sotto  il  profilo
procedurale  ed  economico,  le  operazioni di alienzione e ridurre i
costi   connessi,   nell'interesse  dell'acquirente  e  della  stessa
amministrazione.
    8.  La  giunta  regionale  promuove  inoltre accordi e protocolli
d'intesa con le banche al fine di favorire l'accesso al credito degli
acquirenti di immobili regionali.
    9.  Possono ssere accordate dilazioni di pagamento del prezzo nei
limiti delle modalita' previste dal regolamento di cui all'Art. 32.