Art. 29.
                              Fuori uso
    1.  I  beni  mobili regionali divenuti inutili e inservibili sono
dichiarati  fuori  uso  con  i  criteri  e  le  modalita'  di  cui al
regolamento  previsto  dall'Art.  32  della presente legge quando sia
venuta  meno  la  loro efficienza funzionale ed il ripristino non sia
possibile o conveniente.