Art. 3. Inventario generale 1. I beni regionali ed i diritti reali costituiti per l'utilita' di tali beni sono iscritti nell'inventario generale, compilato e aggiornato anche attraverso sistemi informatici. 2. L'inventario generale e' separatamente costituito: a) dal registro dei beni demaniali; b) dal registro dei beni del patrimonio immobiliare; c) dal registro dei beni mobili; d) dal registro dei titoli e delle azioni.