Art. 3.
                         Inventario generale
    1.  I beni regionali ed i diritti reali costituiti per l'utilita'
di  tali  beni  sono  iscritti  nell'inventario generale, compilato e
aggiornato anche attraverso sistemi informatici.
    2. L'inventario generale e' separatamente costituito:
      a) dal registro dei beni demaniali;
      b) dal registro dei beni del patrimonio immobiliare;
      c) dal registro dei beni mobili;
      d) dal registro dei titoli e delle azioni.