Art. 31. Relazione sulla gestione del patrimonio 1. Unitamente al rendiconto, la giunta regionale predispone una relazione illustrativa sulla gestione del patrimonio. La relazione assume come riferimento le risultanze del conto del patrimonio ed evidenzia in particolare: a) i movimenti attivi e passivi; b) gli acquisti di beni immobili; c) le acquisizioni per espropriazione; d) le permute; e) le alienazioni; f) i beni del patrimonio indisponibile di cui all'Art. 15, con l'indicazione degli enti a cui sono stati messi a disposizione e delle specifiche attivita' di interesse pubblico connesse; g) i piu' significativi interventi di valorizzazione e riqualificazione realizzati nel corso dell'esercizio finanziario.