Art. 31.
               Relazione sulla gestione del patrimonio
    1.  Unitamente  al rendiconto, la giunta regionale predispone una
relazione  illustrativa  sulla  gestione del patrimonio. La relazione
assume  come  riferimento  le  risultanze del conto del patrimonio ed
evidenzia in particolare:
      a) i movimenti attivi e passivi;
      b) gli acquisti di beni immobili;
      c) le acquisizioni per espropriazione;
      d) le permute;
      e) le alienazioni;
      f)  i beni del patrimonio indisponibile di cui all'Art. 15, con
l'indicazione  degli  enti  a  cui  sono stati messi a disposizione e
delle specifiche attivita' di interesse pubblico connesse;
      g)   i   piu'  significativi  interventi  di  valorizzazione  e
riqualificazione realizzati nel corso dell'esercizio finanziario.