Art. 32. Regolamento di attuazione 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' adottato apposito regolamento di attuazione, che disciplina in particolare: a) la classificazione e la destinazione dei beni; b) la redazione, la tenuta e le forme di pubblicita' degli inventari; c) i criteri di raccordo tra i valori inventariali e i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale; d) l'incarico, le attribuzioni e le responsabilita' del consegnatario dei beni mobili e del suo sostituto; e) la dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili; f) le procedure di cessione dei beni mobili; g) le attivita' di ricognizione periodica dei beni regionali e l'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario; h) le modlita' procedurali per l'acquisto di beni immobili; i) il contenuto del piano di intervento sul patrimonio immobiliare di cui all'Art. 11; j) le modalita' di partecipazione di soggetti terzi alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui all'Art. 12; k) il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'uso di beni regionali, e le relative condizioni, ai sensi dell'Art. 13 e 15; l) la procedura per la tutela dei beni di cui agli articoli 14 e 16; m) le procedure per la scelta del contraente nei rapporti di locazione e i criteri per la determinazione del canone; n) le modalita' per l'effettuazione delle stime dei beni immobili, nonche' le modalita' di calcolo dei compensi e del rimborso spese ai periti, nelle diverse fattispecie di cui agli articoli 4, 8, 21 e 27; o) le procedure di alienazione di cui al capo II del titolo III; p) le modalta' di applicazione delle dilazioni di pagamento relativamente a durata, misura dell'interesse annuo, garanzie.