Art. 32.
                      Regolamento di attuazione
    1.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge  e' adottato apposito regolamento di attuazione, che disciplina
in particolare:
      a) la classificazione e la destinazione dei beni;
      b)  la  redazione,  la  tenuta  e le forme di pubblicita' degli
inventari;
      c)  i  criteri di raccordo tra i valori inventariali e i valori
esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale;
      d)   l'incarico,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'  del
consegnatario dei beni mobili e del suo sostituto;
      e) la dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili;
      f) le procedure di cessione dei beni mobili;
      g)  le attivita' di ricognizione periodica dei beni regionali e
l'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario;
      h) le modlita' procedurali per l'acquisto di beni immobili;
      i)   il  contenuto  del  piano  di  intervento  sul  patrimonio
immobiliare di cui all'Art. 11;
      j)  le  modalita'  di  partecipazione  di  soggetti  terzi alla
elaborazione e realizzazione dei progetti di cui all'Art. 12;
      k)  il  rilascio  delle concessioni e autorizzazioni all'uso di
beni regionali, e le relative condizioni, ai sensi dell'Art. 13 e 15;
      l)  la procedura per la tutela dei beni di cui agli articoli 14
e 16;
      m)  le  procedure  per la scelta del contraente nei rapporti di
locazione e i criteri per la determinazione del canone;
      n)  le  modalita'  per  l'effettuazione  delle  stime  dei beni
immobili, nonche' le modalita' di calcolo dei compensi e del rimborso
spese ai periti, nelle diverse fattispecie di cui agli articoli 4, 8,
21 e 27;
      o)  le  procedure  di  alienazione di cui al capo II del titolo
III;
      p)  le  modalta'  di  applicazione delle dilazioni di pagamento
relativamente a durata, misura dell'interesse annuo, garanzie.