Art. 34. A b r o g a z i o n i 1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 32 sono abrogate: a) la legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana); b) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 (Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81); c) la legge regionale 13 novembre 1995, n. 99 (Abrogazione dell'Art. 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 «Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81»); d) la legge regionale 24 aprile 1997, n. 29 (Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di alienazione di alcuni beni immobili di proprieta' regionale e modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana»); e) la leggere gionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale).