Art. 34.
                        A b r o g a z i o n i
    1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del regolamento di cui
all'Art. 32 sono abrogate:
      a)  la  legge  regionale  16 maggio  1991,  n.  20  (Demanio  e
patrimonio della Regione Toscana);
      b)  la  legge  regionale  6 aprile  1995, n. 41 (Competenze dei
dirigenti   regionali   in   materia   di  demanio  e  patrimonio  in
applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81);
      c)  la  legge  regionale  13 novembre  1995, n. 99 (Abrogazione
dell'Art.  2  della  legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 «Competenze
dei  dirigenti  regionali  in  materia  di  demanio  e  patrimonio in
applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81»);
      d)  la  legge regionale 24 aprile 1997, n. 29 (Disposizioni per
l'accelerazione   delle  procedure  di  alienazione  di  alcuni  beni
immobili di proprieta' regionale e modificazioni alla legge regionale
16 maggio 1991, n. 20 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana»);
      e)  la leggere gionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed
alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale).