Art. 35. Norma transitoria 1. I procedimenti di alienazione in corso ai sensi della legge regionale n. 29/1997 e della legge regionale n. 9/1997 sono conclusi secondo le procedure e modalita' previste nelle rispettive leggi. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'Art. 32 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20/1991 e alla legge regionale n. 29/1997 non in contrasto con le disposizioni della presente legge.