Art. 35.
                          Norma transitoria
    1.  I  procedimenti  di alienazione in corso ai sensi della legge
regionale  n. 29/1997 e della legge regionale n. 9/1997 sono conclusi
secondo le procedure e modalita' previste nelle rispettive leggi.
    2.  Fino  all'entrata  in vigore del regolamento di attuazione di
cui  all'Art. 32 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
legge  regionale  n. 20/1991 e alla legge regionale n. 29/1997 non in
contrasto con le disposizioni della presente legge.