Art. 36.
                           Norma di rinvio
    1.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dalla presente
legge,  si  applicano  le  norme  vigenti  in materia di contabilita'
regionale e statale.
    2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi di settore
che  prevedano  speciali  forme  di  amministrazione  di  determinate
categorie di beni del patrimonio regionale.