Art. 37. Sostituzione dell'Art. 23 della legge regionale n. 39/2000 1. L'Art. 23 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 23. (Inalienabilita). - 1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'Art. 30. 2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono tuttavia essere alienati quando gli immobili non siano piu' utilizzabili, ovvero non piu' necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all'Art. 27, nonche' nei casi in cui la cessione risulti finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di interesse locale. 3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo-forestale regionale e sono in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte alla Regione per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalita' di cui all'Art. 27. Gli atti di programnazione di cui all'Art. 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi. 4. I contratti di permuta sono disciplinati dalla legge regionale in materia di demanio e patrimonio. 5. La dismisione dei beni immobili di cui al comma 2 e dei beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non piu' utilizzabili ai fini di cui all'Art. 27 avviene secondo le disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio e del relativo regolamento di attuazione.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 dicembre 2004 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004.