Art. 37.
     Sostituzione dell'Art. 23 della legge regionale n. 39/2000
    1.  L'Art.  23 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  23. (Inalienabilita). - 1. I beni immobili che fanno parte
del  patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati
e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'Art. 30.
    2.  I  beni  immobili  del  patrimonio agricolo-forestale possono
tuttavia   essere   alienati  quando  gli  immobili  non  siano  piu'
utilizzabili,   ovvero   non   piu'  necessari,  per  loro  natura  o
condizione,  ai  fini  di cui all'Art. 27, nonche' nei casi in cui la
cessione  risulti  finalizzata  al  soddisfacimento delle esigenze di
interesse locale.
    3.  I  proventi  delle alienazioni sono interamente investiti sul
patrimonio  agricolo-forestale  regionale  e  sono in parte destinati
all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per
effettuare  interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in
parte   alla   Regione  per  effettuare  interventi  di  ampliamento,
miglioramento    e    valorizzazione    del    restante    patrimonio
agricolo-forestale,  nel rispetto delle finalita' di cui all'Art. 27.
Gli  atti  di  programnazione  di  cui  all'Art.  4  stabiliscono  le
percentuali di ripartizione dei proventi.
    4. I contratti di permuta sono disciplinati dalla legge regionale
in materia di demanio e patrimonio.
    5.  La  dismisione dei beni immobili di cui al comma 2 e dei beni
mobili   connessi   al   patrimonio   agricolo-forestale   non   piu'
utilizzabili   ai   fini  di  cui  all'Art.  27  avviene  secondo  le
disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio
e del relativo regolamento di attuazione.».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 27 dicembre 2004
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 22 dicembre 2004.