Art. 4.
                      Acquisto di beni immobili
    1.  Il  dirigente  regionale  competente in materia di patrimonio
procede  all'acquisto  di  beni  immobili  o di diritti reali su beni
immobili   da  destinare  ad  usi  pubblici  in  esecuzione  di  atti
normativi,  di  programmazione  o  di  indirizzo  e  nei limiti degli
stanziamenti di bilancio.
    2.  L'acquisto  avviene di norma a seguito di bando pubblico; tra
le  offerte pervenute viene individuata l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa,  in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche
tecniche e funzionali dell'immobile.
    3.  Qualora  specifiche  caratteristiche  o  esigenze inerenti la
localizzazione,   composizione  e  dimensione  dell'immobile  rendano
opportuno  il ricorso alla trattativa privata, l'acquisto e' disposto
sulla base di una stima del valore del bene.
    4. La stima dei beni avviene con le modalita' di cui all'Art. 21.