Art. 4. Acquisto di beni immobili 1. Il dirigente regionale competente in materia di patrimonio procede all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi pubblici in esecuzione di atti normativi, di programmazione o di indirizzo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 2. L'acquisto avviene di norma a seguito di bando pubblico; tra le offerte pervenute viene individuata l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile. 3. Qualora specifiche caratteristiche o esigenze inerenti la localizzazione, composizione e dimensione dell'immobile rendano opportuno il ricorso alla trattativa privata, l'acquisto e' disposto sulla base di una stima del valore del bene. 4. La stima dei beni avviene con le modalita' di cui all'Art. 21.