Art. 6.
                           Opere pubbliche
    1.  Le opere pubbliche realizzate dalla Regione, ove suscettibili
di  un  utilizzo  diretto in ambito locale, possono essere trasferite
anche a titolo gratuito agli enti locali interessati per territorio.
    2. Le opere pubbliche acquisite alla proprieta' regionale vengono
assunte  in inventario sulla base del certificato finale di collaudo,
ovvero,  quando  la  realizzazione  si  protragga  per piu' esercizi,
annualmente, sulla base dei relativi stati di avanzamento.