Art. 6. Opere pubbliche 1. Le opere pubbliche realizzate dalla Regione, ove suscettibili di un utilizzo diretto in ambito locale, possono essere trasferite anche a titolo gratuito agli enti locali interessati per territorio. 2. Le opere pubbliche acquisite alla proprieta' regionale vengono assunte in inventario sulla base del certificato finale di collaudo, ovvero, quando la realizzazione si protragga per piu' esercizi, annualmente, sulla base dei relativi stati di avanzamento.