Art. 7. Cessioni gratuite 1. La giunta regionale con propria deliberazione ha facolta' di disporre il trasferimento in proprieta' a titolo gratuito di porzioni di terreno di scarsa rilevanza economica e comunque di superficie non superiore ad un ettaro, originate dalla realizzazione di strade, sistemazioni idrauliche o altre opere pubbliche, ai comuni o ai soggetti pubblici titolari dell'opera pubblica connessa. 2. Al trasferimento, si provvede mediante verbali di consegna che costituiscono titolo per la trascrizione e per le volture catastali.