Art. 9. Acquisto di beni mobili 1. L'acquisto dei beni mobili necessari al funzionamento degli uffici ed all'attivita' della Regione e' effettuato con le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 2001, n. 12. (Disciplina dell'attivita' contrattuale regionale) e successive modifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici di forniture.