Art. 9.
                       Acquisto di beni mobili
    1.  L'acquisto  dei  beni mobili necessari al funzionamento degli
uffici  ed all'attivita' della Regione e' effettuato con le procedure
stabilite  dalla  legge  regionale  12 marzo 2001, n. 12. (Disciplina
dell'attivita'  contrattuale  regionale)  e successive modifiche, nel
rispetto  della normativa comunitaria e statale vigente in materia di
appalti pubblici di forniture.