Art. 3. Autorizzazione all'esercizio cinematografico 1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione, solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti. 2. La Regione e' competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1. 3. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'Art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 4. La inattivita' dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione. 5. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.