Art. 3.
            Autorizzazione all'esercizio cinematografico
    1.   La  realizzazione,  la  trasformazione  e  l'adattamento  di
immobili  da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici,
nonche'  l'ampliamento  di  sale  cinematografiche gia' in attivita',
sono  subordinati  ad  autorizzazione,  solamente  nel caso in cui la
capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.
    2.  La  Regione  e' competente al rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1.
    3.   Le  domande  di  autorizzazione  sono  inoltrate  al  comune
territorialmente  competente  e  sono  esaminate  dal  comune  con le
procedure  in  tema  di sportello unico delle attivita' produttive di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione    per    la    realizzazione,    l'ampliamento,    la
ristrutturazione  e  la  riconversione  di  impianti  produttivi, per
l'esecuzione   di   opere  interne  ai  fabbricati,  nonche'  per  la
determinazione  delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'Art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    4.  La inattivita' dell'esercizio cinematografico autorizzato per
un    periodo   superiore   a   un   anno   comporta   la   decadenza
dall'autorizzazione.
    5. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi
richiesti  a  fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli
di cui alla presente legge.