Art. 4. Indirizzi regionali 1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed emanati previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia. 2. Gli indirizzi sono stabiliti sulla base di indicatori che tengono conto fra l'altro della presenza e densita' delle sale e degli schermi sul territorio regionale, dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo nell'ambito cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari, delle caratteristiche della viabilita' per i percorsi di avvicinamento e accesso.