Art. 4.
                         Indirizzi regionali
    1.  Le  autorizzazioni  sono rilasciate dalla Regione in coerenza
con  gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed emanati previo
parere della commissione consiliare permanente competente in materia.
    2.  Gli  indirizzi  sono  stabiliti  sulla base di indicatori che
tengono  conto  fra  l'altro  della  presenza e densita' delle sale e
degli  schermi  sul  territorio  regionale,  dei  dati quantitativi e
qualitativi  sull'andamento  del consumo nell'ambito cinematografico,
anche  in  rapporto  alla  popolazione, del livello qualitativo degli
impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari,
delle   caratteristiche   della   viabilita'   per   i   percorsi  di
avvicinamento e accesso.