Art. 5.
                      Regolamento di attuazione
    1.  Con regolamento regionale, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
      a)  la documentazione necessaria alla valutazione delle domande
di cui all'Art. 3;
      b) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di strutture ai
fini del rilascio dell'autorizzazione.