Art. 5. Regolamento di attuazione 1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: a) la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'Art. 3; b) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di strutture ai fini del rilascio dell'autorizzazione.