Art. 6.
                     Monitoraggio e informazione
    1. La giunta regionale realizza un sistema informativo della rete
distributiva  e  un  sistema di monitoraggio e comunica annualmente i
risultati al consiglio regionale.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 27 dicembre 2004
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 22 dicembre 2004.