Art. 6. Monitoraggio e informazione 1. La giunta regionale realizza un sistema informativo della rete distributiva e un sistema di monitoraggio e comunica annualmente i risultati al consiglio regionale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 dicembre 2004 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004.