Art. 2.
    L'Art. 11 dell'allegato al decreto del Presidente della provincia
18 novembre 2003, n. 55 e' cosi' sostituito:
    «Art.  11.  (Programmazione economica, contabilita' e bilancio di
esercizio).  -  1. Gli strumenti della programmazione annuale sono il
programma operativo annuale ed il bilancio preventivo annuale.
    2.  Il  bilancio  preventivo  annuale  e'  di  tipo  economico  e
patrimoniale  ed  esprime  le scelte definite nel programma operativo
annuale.
    3.  I  documenti  costitutivi obbligatori del bilancio preventivo
annuale sono lo stato patrimoniale ed il conto economico.
    4. L'esercizio coincide con l'anno solare.
    5.  Il  bilancio  preventivo  annuale  deve  essere  deliberato e
trasmesso  alla  giunta  provinciale  entro  il 30 novembre dell'anno
precedente a quello cui si riferisce.
    6.  Il  bilancio di esercizio riporta il risultato economico e la
situazione patrimoniale dell'ente.
    7.   Il   bilancio   d'esercizio   e'   costituito   dallo  stato
patrimoniale,  dal  conto  economico  e dalla relazione annuale sullo
stato di attuazione dell'incarico di formazione di cui all'Art. 2 del
presente statuto.
    8.  In  materia  di  contabilita'  e di attivita' contrattuale Si
osservano,   in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  della  legge
provinciale 5 novembre 2001, n. 14.
    9.  Il bilancio d'esercizio e' deliberato e trasmesso alla giunta
provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo.»