Art. 2. L'Art. 11 dell'allegato al decreto del Presidente della provincia 18 novembre 2003, n. 55 e' cosi' sostituito: «Art. 11. (Programmazione economica, contabilita' e bilancio di esercizio). - 1. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale ed il bilancio preventivo annuale. 2. Il bilancio preventivo annuale e' di tipo economico e patrimoniale ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale. 3. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono lo stato patrimoniale ed il conto economico. 4. L'esercizio coincide con l'anno solare. 5. Il bilancio preventivo annuale deve essere deliberato e trasmesso alla giunta provinciale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. 6. Il bilancio di esercizio riporta il risultato economico e la situazione patrimoniale dell'ente. 7. Il bilancio d'esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione annuale sullo stato di attuazione dell'incarico di formazione di cui all'Art. 2 del presente statuto. 8. In materia di contabilita' e di attivita' contrattuale Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14. 9. Il bilancio d'esercizio e' deliberato e trasmesso alla giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo.»