(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
    1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata, ai sensi dell'Art. 79
dello  statuto  e  dell'Art.  12,  comma  2,  della  legge  regionale
11 aprile  2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte),
ad  esercitare  provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata in
vigore  della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2005,
il  bilancio  della  Regione per l'anno finanziario 2005, secondo gli
stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del bilancio di
previsione  per l'esercizio finanziario 2005 contenuti nel disegno di
legge  n.  685  (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e
bilancio  pluriennale  per gli anni finanziari 2005-2007), presentato
al consiglio regionale in data 16 dicembre 2004 e limitatamente ad un
sesto degli stanziamenti.
    2.   Sono  gestiti  senza  i  limiti  previsti  al  comma  1  gli
stanziamenti   relativi  agli  interventi  collegati  alle  calamita'
naturali.