(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 79 dello statuto e dell'Art. 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2005, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 contenuti nel disegno di legge n. 685 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007), presentato al consiglio regionale in data 16 dicembre 2004 e limitatamente ad un sesto degli stanziamenti. 2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamita' naturali.