Art. 2. 1. Il primo comma dell'Art. 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e' sostituito dal seguente: «1. I contributi di cui all'Art. 3 sono erogati in rate quadrimestrali anticipate e sono spendibili senza vincoli di destinazione. Entro il successivo 31 gennaio di ogni anno, le somme non impegnate devono essere riversate alla Tesoreria regionale».