Art. 2.
    1.  Il  primo  comma dell'Art. 4 della legge regionale 4 novembre
1991, n. 20, e' sostituito dal seguente:
    «1.  I  contributi  di  cui  all'Art.  3  sono  erogati  in  rate
quadrimestrali   anticipate   e  sono  spendibili  senza  vincoli  di
destinazione.  Entro  il successivo 31 gennaio di ogni anno, le somme
non impegnate devono essere riversate alla Tesoreria regionale».