Art. 10. Comitato di gestione 1. La conduzione della scuola quale istituto regionale dotato, ai sensi dell'Art. 1 del presente regolamento, di propria autonomia amministrativa, gestionale e contabile, e' affidata ad un comitato di gestione. 2. Il comitato di gestione e' costituito: a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato con funzioni di Presidente; b) da un dirigente regionale designato dall'assessore regionale al personale; c) a due consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dalla conferenza dei capigruppo; d) da un rappresentante designato dalla provincia di Campobasso; e) da un rappresentante designato dalla provincia di Isernia; f) dal rettore dell'universita' degli studi del Molise o suo delegato; g) da un dirigente dell'universita' degli studi del Molise, designato dal rettore; h) dal direttore della scuola; i) da un rappresentante per ogni sede operativa della scuola designato, con delibera di giunta, dalla rispettiva amministrazione comunale. 3. Alle sedute del comitato di gestione partecipa un funzionario designato dall'assessore regionale al personaIe con funzioni di segretario fertilizzante senza diritto al voto. 4. Il comitato di gestione della scuola e' nominato con delibera della giunta regionale, dura in carica per tutta la durata della legislatura ed opera in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo comitato. I componenti del comitato di gestione possono essere rinominati. 5. Qualora un componente del comitato, nel corso del mandato, cessi dalla carica per dimissioni, revoca o per qualsiasi altro motivo, la sostituzione e' effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell'ente che lo aveva espresso. 6. Il comitato di gestione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese. Si riunisce, altresi', qualora il Presidente ne ravvisi la necessita' o su richiesta motivata di almeno cinque membri. Le sedute sono valide con la presenza di almeno cinque componente le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 7. Ai componenti del comitato di gestione competono. per ogni seduta e sino ad un massimo di quaranta sedute per anno, un gettone di presenza omnicomprensivo pari a 200 euro per ogni seduta.