Art. 10.
                        Comitato di gestione
    1. La conduzione della scuola quale istituto regionale dotato, ai
sensi  dell'Art.  1  del  presente  regolamento, di propria autonomia
amministrativa, gestionale e contabile, e' affidata ad un comitato di
gestione.
    2. Il comitato di gestione e' costituito:
      a)  dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo
delegato con funzioni di Presidente;
      b) da un dirigente regionale designato dall'assessore regionale
al personale;
      c)  a  due  consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di
minoranza, designati dalla conferenza dei capigruppo;
      d)   da   un   rappresentante   designato  dalla  provincia  di
Campobasso;
      e) da un rappresentante designato dalla provincia di Isernia;
      f)  dal  rettore  dell'universita' degli studi del Molise o suo
delegato;
      g)  da  un  dirigente  dell'universita' degli studi del Molise,
designato dal rettore;
      h) dal direttore della scuola;
      i)  da  un  rappresentante per ogni sede operativa della scuola
designato,  con  delibera di giunta, dalla rispettiva amministrazione
comunale.
    3.  Alle sedute del comitato di gestione partecipa un funzionario
designato  dall'assessore  regionale  al  personaIe  con  funzioni di
segretario fertilizzante senza diritto al voto.
    4.  Il comitato di gestione della scuola e' nominato con delibera
della  giunta  regionale,  dura  in  carica per tutta la durata della
legislatura  ed  opera  in regime di prorogatio fino all'insediamento
del  nuovo  comitato.  I  componenti del comitato di gestione possono
essere rinominati.
    5.  Qualora  un  componente  del comitato, nel corso del mandato,
cessi  dalla  carica  per  dimissioni,  revoca  o per qualsiasi altro
motivo,  la  sostituzione  e'  effettuata,  per  il  periodo residuo,
mediante nomina da parte dell'ente che lo aveva espresso.
    6.  Il  comitato  di gestione si riunisce in via ordinaria almeno
una  volta  al  mese. Si riunisce, altresi', qualora il Presidente ne
ravvisi  la  necessita'  o  su  richiesta  motivata  di almeno cinque
membri.
    Le sedute sono valide con la presenza di almeno cinque componente
le  decisioni  sono  assunte  a  maggioranza dei presenti; in caso di
parita', prevale il voto del Presidente.
    7.  Ai  componenti  del  comitato di gestione competono. per ogni
seduta  e  sino ad un massimo di quaranta sedute per anno, un gettone
di presenza omnicomprensivo pari a 200 euro per ogni seduta.