Art. 11.
                  Compiti del comitato di gestione
    1.   Il   comitato   di   gestione  ha  competenza  a  deliberare
relativamente ai seguenti argomenti:
      a) nomina del vicepresidente;
      b)  nomina  di  eventuali  responsabili  scientifici delle aree
tematiche;
      c) fabbisogno del personale della scuola;
      d) bilancio preventivo;
      e) rendiconto finanziario;
      f) variazioni al bilancio di previsione;
      g)  affidamento  della responsabilita' organizzativa delle sedi
della Scuola;
      h) piano annuale di attivita' da trasmettere alla Regione;
      i) modalita' del piano annuale;
      j) convenzioni per l'attuazione di programmi ed iniziative;
      k) incarichi di collaborazione;
      l) liti attive e passive, rinunce e transazioni;
      m)   relazione   annuale  sull'attivita'  svolta  dalla  Scuola
predisposta dal direttore;
      n) nomina del revisore dei conti;
      o) ogni altro provvedimento di competenza della Scuola.
    2. Gli atti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente
devono essere approvati dalla giunta regionale.
    3.  Il  comitato  di  gestione  delega  un  proprio  componente a
partecipare,  ove  richiesto,  alla  contrattazione  decentrata nella
delegazione  del territorio regionale per la definizione del piano di
formazione.