Art. 11. Compiti del comitato di gestione 1. Il comitato di gestione ha competenza a deliberare relativamente ai seguenti argomenti: a) nomina del vicepresidente; b) nomina di eventuali responsabili scientifici delle aree tematiche; c) fabbisogno del personale della scuola; d) bilancio preventivo; e) rendiconto finanziario; f) variazioni al bilancio di previsione; g) affidamento della responsabilita' organizzativa delle sedi della Scuola; h) piano annuale di attivita' da trasmettere alla Regione; i) modalita' del piano annuale; j) convenzioni per l'attuazione di programmi ed iniziative; k) incarichi di collaborazione; l) liti attive e passive, rinunce e transazioni; m) relazione annuale sull'attivita' svolta dalla Scuola predisposta dal direttore; n) nomina del revisore dei conti; o) ogni altro provvedimento di competenza della Scuola. 2. Gli atti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente devono essere approvati dalla giunta regionale. 3. Il comitato di gestione delega un proprio componente a partecipare, ove richiesto, alla contrattazione decentrata nella delegazione del territorio regionale per la definizione del piano di formazione.