Art. 12. P r e s i d e n t e 1. Il presidente e' il legale rappresentante della scuola convoca e presiede il comitato di gestione, sovrintende al funzionamento della Scuola all'esecuzione delle decisioni del comitato, promuove e coordina i rapporti della Scuola con enti ed istituzioni esterne. 2. Quando l'urgenza lo richieda, il Presidente puo' assumere con proprio atto le deliberazioni di competenza del comitato di gestione, salvo rattiffica da parte dello stesso nella prima seduta utile. 3. Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.