Art. 12.
                         P r e s i d e n t e
    1. Il presidente e' il legale rappresentante della scuola convoca
e  presiede  il  comitato  di  gestione, sovrintende al funzionamento
della  Scuola all'esecuzione delle decisioni del comitato, promuove e
coordina i rapporti della Scuola con enti ed istituzioni esterne.
    2.  Quando l'urgenza lo richieda, il Presidente puo' assumere con
proprio atto le deliberazioni di competenza del comitato di gestione,
salvo rattiffica da parte dello stesso nella prima seduta utile.
    3.   Il   vicepresidente  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.