Art. 13. D i r e z i o n e 1. Il direttore della scuola e' nominato con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al personale, fra dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari o esterni alla pubblica amministrazione, forniti di compravata esperienza nell'organizzazione, nella gestione e nella formazione del personale. 2. L'incarico di cui al comma 1 e' conferito mediante contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della giunta regionale. Nel contratto , conferito per la durata della legislatura, vengono definiti gli obiettivi, il sistema di valutazione e di verifica dei risultati ed il relativo compenso. Il contratto puo' essere rinnovato, previa verifica da parte della giunta regionale dell'operato complessivo del direttore nell'esercizio delle attribuzioni spettategli. 3. Il direttore e' responsabile del funzionamento della Scuola elabora e predispone gli atti di competenza del comitato e ne attua le decisioni, cura la gestione amministrativa ed economico-contabile. 4. Spettano al direttore, successivamente alla delibera del comitato di gestione, la stipula dei contratti e delle convenzioni, nonche' tutti i compiti di amministrazione, compresa l'adozione di atti che impegnano la scuola verso l'esterno e che il presente regolamento non riserva espressamente al comitato di gestione o al suo Presidente. 5. Qualora il direttore sia dipendente della pubblica amminisrazione, e' posto in aspettativa per la durata dell'incarico. 6. Al direttore spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti regionali. 7. Il direttore svolge nei confronti del personale assegnato alla scuola le attribuzioni che l'ordinamento vigente assegna ai dirigenti regionali; egli assegna i compiti organizzativi ai responsabili delle sedi della scuola e ne coordina le attivita'.