Art. 13.
                          D i r e z i o n e
    1.  Il  direttore  della  scuola  e'  nominato con delibera della
giunta  regionale, su proposta dell'assessore regionale al personale,
fra  dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari o
esterni   alla   pubblica   amministrazione,  forniti  di  compravata
esperienza nell'organizzazione, nella gestione e nella formazione del
personale.
    2.  L'incarico  di cui al comma 1 e' conferito mediante contratto
di   diritto   privato  stipulato  con  il  Presidente  della  giunta
regionale. Nel contratto , conferito per la durata della legislatura,
vengono  definiti  gli  obiettivi,  il  sistema  di  valutazione e di
verifica  dei  risultati  ed  il relativo compenso. Il contratto puo'
essere  rinnovato,  previa  verifica  da parte della giunta regionale
dell'operato   complessivo   del   direttore   nell'esercizio   delle
attribuzioni spettategli.
    3.  Il  direttore  e' responsabile del funzionamento della Scuola
elabora  e  predispone gli atti di competenza del comitato e ne attua
le decisioni, cura la gestione amministrativa ed economico-contabile.
    4.  Spettano  al  direttore,  successivamente  alla  delibera del
comitato  di  gestione, la stipula dei contratti e delle convenzioni,
nonche'  tutti  i  compiti di amministrazione, compresa l'adozione di
atti  che  impegnano  la  scuola  verso  l'esterno  e che il presente
regolamento  non  riserva  espressamente al comitato di gestione o al
suo Presidente.
    5.   Qualora   il   direttore   sia   dipendente  della  pubblica
amminisrazione, e' posto in aspettativa per la durata dell'incarico.
    6.  Al  direttore  spetta il trattamento economico previsto per i
dirigenti regionali.
    7. Il direttore svolge nei confronti del personale assegnato alla
scuola le attribuzioni che l'ordinamento vigente assegna ai dirigenti
regionali; egli assegna i compiti organizzativi ai responsabili delle
sedi della scuola e ne coordina le attivita'.