Art. 14. Revisore dei conti e sue attribuzioni 1. Il revisore dei conti, nominato dal comitato di gestione tra i magistrati, i dirigenti dello Stato o di altra amministrazione pubblica o tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, dura in carica per la durata del comitato di gestione. 2. Il revisore dei conti controlla la gestione economico-finanziaria della scuola e vigila sulla regolarita' contabile e sulla efficienza amministrativa della stessa. A tal fine redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo ed al rendiconto ed una relazione sull'andamento della gestione della scuola. 3. Il compenso del revisore dei conti della scuola e' equiparato a quello dei revisori degli enti locali.