Art. 14.
                Revisore dei conti e sue attribuzioni
    1. Il revisore dei conti, nominato dal comitato di gestione tra i
magistrati,  i  dirigenti  dello  Stato  o  di  altra amministrazione
pubblica  o tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, dura in
carica per la durata del comitato di gestione.
    2.    Il    revisore    dei    conti    controlla   la   gestione
economico-finanziaria   della   scuola  e  vigila  sulla  regolarita'
contabile  e sulla efficienza amministrativa della stessa. A tal fine
redige  una  relazione  accompagnatoria  al bilancio preventivo ed al
rendiconto  ed  una  relazione  sull'andamento  della  gestione della
scuola.
    3.  Il compenso del revisore dei conti della scuola e' equiparato
a quello dei revisori degli enti locali.