Art. 2. O b i e t t i v i 1. La scuola, alla cui gestione possono partecipare enti locali, universita', societa' pubbliche e private, ha il compito di formare, aggiornare e specializzare i dipendenti della pubblica amministrazione. 2. La scuola si propone l'obiettivo di favorire, attraverso la formazione e l'aggiornamento, la valorizzazione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni per attuare il processo di cambiamento e di sviluppo delle competenze professionali degli operatori pubblici regionali, promuovendo l'innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica, finalizzata a diffondere l'orientamento alla qualita' dei servizi ed ai bisogni dell'utenza, la cultura dell'efficacia, dell'efficienza e del l'economicita' gestionale e la responsabilizzazione rispetto al risultato.