Art. 2.
                          O b i e t t i v i
    1.  La scuola, alla cui gestione possono partecipare enti locali,
universita',  societa' pubbliche e private, ha il compito di formare,
aggiornare    e    specializzare    i   dipendenti   della   pubblica
amministrazione.
    2.  La  scuola  si propone l'obiettivo di favorire, attraverso la
formazione  e  l'aggiornamento, la valorizzazione delle risorse umane
delle   pubbliche   amministrazioni   per   attuare  il  processo  di
cambiamento  e  di  sviluppo  delle  competenze  professionali  degli
operatori     pubblici     regionali,    promuovendo    l'innovazione
istituzionale,  organizzativa e tecnologica, finalizzata a diffondere
l'orientamento  alla  qualita' dei servizi ed ai bisogni dell'utenza,
la  cultura  dell'efficacia,  dell'efficienza  e  del  l'economicita'
gestionale e la responsabilizzazione rispetto al risultato.