Art. 3.
                         C o m p e t e n z e
    1. Rientrano nelle competenze della scuola:
      a) la progettazione e la realizzazione di programmi sistematici
di  formazione  e  di  aggiornamento  del  personale amministrativo e
tecnico,  a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza della
Regione, degli enti e delle aziende pubbliche operanti nel territorio
regionale;
      b)  la  progettazione  e  la  realizzazione di corsi, seminari,
attivita'  didattiche,  di  studio,  di  ricerca e sperimentazione di
carattere    innovativo,    finalizzati   allo   sviluppo   ed   alla
qualificazione    delle    conoscenze   nel   campo   delle   scienze
dell'amministrazione;
      c)  lo  sviluppo  e  la  diffusione nei contesti della pubblica
amministrazione  delle  nuove  culture  organizzative  e  delle  piu'
aggiornate  tecniche  del  management  delle  risorse,  nonche' delle
competenze  e  delle  attitudini  necessarie  per  perseguire elevati
livelli di qualita' del servizio pubblico;
      d)  la  raccolta, l'elaborazione e la diffusione di documenti e
di  informazioni  al  servizio degli enti di governo decentrato nelle
materie che concernono le istituzioni locali, ed il loro rapporto con
le istituzioni nazionali e comunitarie;
      e) gli approfondimenti tecnico-giuridici adeguati a favorire la
conoscenza   e   la   padronanza  di  procedimenti  e  di  meccanismi
amministrativi  innovativi,  con particolare riguardo alle operazioni
di   programmazione,   gestione,  monitoraggio  e  valutazione  delle
attivita' finanziate;
      f)  la  progettazione e la realizzazione di attivita' formative
per   l'accesso  all'impiego  pubblico  e  per  il  conseguimento  di
abilitazioni o di qualifiche specifiche;
      g)  la progettazione e la realizzazione di iniziative formative
di eccellenza rivolte al mercato nazionale.
    2. Compete, altresi', alla scuola curare la formazione dei propri
formatori,  finalizzati  al  conseguimento  delle professionalita' di
tutor,   organizzatore,   progettista,  valutatore  ed  altre  figure
professionali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
    3.  La  scuola  opera  anche  per realizzare iniziative congiunte
nonche'  accordi  di partenariato con enti ed istituzioni pubbliche e
private, operanti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale,
per   promuovere   ed   incrementare  le  attivita'  formative;  puo'
realizzare  in proprio iniziative di formazione inserite in programmi
nazionali o comunitari.