Art. 4. D i d a t t i c a 1. L'attivita' formativa e' strutturata in un modello organizzativo che prevede ed assicura i seguenti contenuti: a) continuita' di azione; b) organicita' degli interventi; c) programmazione rispetto ai bisogni; d) accreditamento e qualita' della formazione erogata; e) valutazione dell'efficacia dei risultati, 2. I corsi di formazione sono effettuati sulla base di una accurata analisi dei fabbisogni formativi. L'attivita' di progettazione dei programmi e la realizzazione dei corsi deve essere coerente con gli obiettivi e l'utenza da raggiungere. 3. E' prevista obbligatoriamente, sia in itinere che nella fase finale, la verifica dell'efficacia e della congruita' dell'intervento formativo ed il relativo raggiungimento degli obiettivi prefissati. 4. Le attivita' formative sono realizzate non solo con i metodi didattici tradizionali ma anche con l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, nonche' utilizzando le nuove tecnologie a disposizione.