Art. 4.
                          D i d a t t i c a
    1.   L'attivita'   formativa   e'   strutturata   in  un  modello
organizzativo che prevede ed assicura i seguenti contenuti:
      a) continuita' di azione;
      b) organicita' degli interventi;
      c) programmazione rispetto ai bisogni;
      d) accreditamento e qualita' della formazione erogata;
      e) valutazione dell'efficacia dei risultati,
    2.  I  corsi  di  formazione  sono  effettuati  sulla base di una
accurata analisi dei fabbisogni formativi.
    L'attivita' di progettazione dei programmi e la realizzazione dei
corsi   deve   essere  coerente  con  gli  obiettivi  e  l'utenza  da
raggiungere.
    3.  E'  prevista obbligatoriamente, sia in itinere che nella fase
finale, la verifica dell'efficacia e della congruita' dell'intervento
formativo ed il relativo raggiungimento degli obiettivi prefissati.
    4.  Le  attivita' formative sono realizzate non solo con i metodi
didattici   tradizionali  ma  anche  con  l'utilizzo  di  metodologie
didattiche  innovative,  nonche'  utilizzando  le  nuove tecnologie a
disposizione.