Art. 6. Piano di attivita' formative 1. La scuola presenta ogni anno alla giunta regionale, visto anche il piano annuale di cui all'Art. 33 della legge regionale n. 7 dell'8 aprile 1997 e l'atto di indirizzo in materia di formazione del personale regionale approvato con deliberazione regionale 17 giugno 2002, n. 839, il proprio piano di attivita' formative formulato in coerenza con i seguenti indicatori: a) coerenza con il piano annuale delle attivita' formative regionali di cui alla legge regionale n. 7/1997; b) analisi delle esigenze formative segnalate dalle strutture operative istituzionalmente competenti in materia di formazione; c) esigenze formative degli enti locali, regionali e subregionali; d) richieste inoltrate da istituzioni, enti ed aziende pubbliche, nonche' da enti privati interessati alla partecipazione di proprio personale alle iniziative formative; e) domande di formazione altrimenti ricevute dalla scuola.