Art. 6.
                    Piano di attivita' formative
    1.  La  scuola  presenta  ogni  anno alla giunta regionale, visto
anche  il piano annuale di cui all'Art. 33 della legge regionale n. 7
dell'8 aprile 1997 e l'atto di indirizzo in materia di formazione del
personale  regionale  approvato con deliberazione regionale 17 giugno
2002,  n.  839,  il proprio piano di attivita' formative formulato in
coerenza con i seguenti indicatori:
      a)  coerenza  con  il  piano  annuale delle attivita' formative
regionali di cui alla legge regionale n. 7/1997;
      b)  analisi  delle esigenze formative segnalate dalle strutture
operative istituzionalmente competenti in materia di formazione;
      c)   esigenze   formative   degli   enti  locali,  regionali  e
subregionali;
      d)   richieste   inoltrate  da  istituzioni,  enti  ed  aziende
pubbliche, nonche' da enti privati interessati alla partecipazione di
proprio personale alle iniziative formative;
      e) domande di formazione altrimenti ricevute dalla scuola.