Art. 7. Realizzazione dei corsi 1. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano delle attivita' formative il comitato di gestione della scuola provvede ad approvare i piani di attivita' ed alla conseguente definizione operativa dei corsi con l'indicazione di date, orari, modalita' di partecipazione ed eventuali quote di iscrizione. 2. L'itinerario di realizzazione dei corsi si sviluppa coerentemente secondo la seguente sequenza: a) analisi dei fabbisogni; b) progettazione degli itinerari formativi; c) realizzazione dei corsi; d) verifica degli itinerari durante e al termine dei corsi e periodicamente nel tempo. 3. I corsi possono svilupparsi in piu' periodi formativi teorici e pratici e si concludono con un attestato di partecipazione e di certificazione dei relativi crediti formativi conseguiti.