Art. 7.
                       Realizzazione dei corsi
    1.   Entro   trenta  giorni  dall'approvazione  del  piano  delle
attivita'  formative il comitato di gestione della scuola provvede ad
approvare  i  piani  di  attivita'  ed  alla  conseguente definizione
operativa  dei  corsi  con l'indicazione di date, orari, modalita' di
partecipazione ed eventuali quote di iscrizione.
    2.   L'itinerario   di   realizzazione   dei  corsi  si  sviluppa
coerentemente secondo la seguente sequenza:
      a) analisi dei fabbisogni;
      b) progettazione degli itinerari formativi;
      c) realizzazione dei corsi;
      d)  verifica  degli  itinerari durante e al termine dei corsi e
periodicamente nel tempo.
    3.  I corsi possono svilupparsi in piu' periodi formativi teorici
e  pratici  e  si  concludono con un attestato di partecipazione e di
certificazione dei relativi crediti formativi conseguiti.