Art. 9. S e r v i z i 1. Oltre alle attivita' formative del personale, la scuola - con le competenze proprie ed utilizzando le consulenze specialistiche presenti nei diversi settori - si propone in ambito regionale come Agenzia di servizi per le esigenze delle pubbliche amministrazioni del territorio in quei settori professionali dove maggiore e' la richiesta di aggiornamento e di specializzazione, intervenendo nelle materie della progettazione formativa, dell'assistenza tecnica e consulenziale, della diffusione della cultura del management e della organizzazione pubblica agli studi di valutazione economico-gestionale. In tal senso, la scuola si organizza, anche facendo ricorso a competenze esterne specializzate per la erogazione dei seguenti servizi: a) raccolta, elaborazione e diffusione di documenti e di informazioni, al servizio degli enti di governo decentrati nelle materie che concernono le istituzioni locali, il loro rapporto con le istituzioni nazionali e comunitarie; b) programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione di attivita' finanziate con il ricorso a risorse messe a disposizione dell'Unione europea; c) progettazione e realizzazione di iniziative formative di eccellenza rivolte al mercato nazionale; d) consulenza per la predisposizione di attivita' amministrative complesse ed innovative (bandi per appalti, per project financing, per global service, ecc.). 2. La scuola opera anche per realizzare iniziative congiunte nonche' accordi di partenariato con enti ed organismi pubblici e privati, operanti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, per promuovere o incrementare le attivita' formative realizzando altresi' in proprio iniziative di formazione inserite in programmi nazionali o comunitari. 3. I servizi di cui ai commi precedenti sono svolti ed erogati in regime di attivita' commerciale ed i relativi proventi contribuiscono al finanziamento delle attivita' istituzionali della scuola.